STATUTO
Fondazione Sant’Evasio
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Premessa
E’ stata costituita in Casale Monferrato il 1° dicembre 1948 con rogito Secondo Caire notaio in Casale Monferrato rep. 14401 la fondazione di culto che viene denominata “Fondazione S. Evasio – Opera Diocesana” per la preservazione della fede nella Diocesi di Sant’Evasio (Casale Monferrato), che in data 18 gennaio 1951 ha ottenuto la Personalità Giuridica con decreto n. 283 del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 maggio1951 pag. 1322, registrato alla Corte del Conti il 24 aprile 1951 ed iscritta il 29 maggio 1987 al n.78 nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Cancelleria del Tribunale di Alessandria e successivamente trasferito presso la Prefettura di Alessandria.
Articolo 1 – Costituzione
Lo Statuto della “Fondazione S. Evasio – Opera Diocesana” viene aggiornato in continuità e successione dell’esistente, con la denominazione in forma abbreviata “Fondazione Sant’Evasio”.
La Fondazione è costituita richiamando ed interpretando i principi e lo schema giuridico delle Fondazioni di culto regolate dal can. 115 e segg. del Codice di Diritto Canonico e delle Fondazioni di Partecipazioni disciplinate nel rispetto della norma dettata dai Capi I e II del Titolo II del Libro I del Codice Civile Italiano. La Fondazione di culto non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano in maggior parte nell’ambito della Regione Piemonte.
Articolo 2 – Delegazioni e Uffici
Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Organizzazione.
Articolo 3 – Natura e scopi
La natura della “Fondazione Sant’Evasio” è di conservare, difendere, propagandare, con apposite iniziative e con opportuni provvedimenti, la fede cattolica nel popolo tutto promuovendo manifestazioni di culto ed ogni attività diretta a intensificare e a rafforzare lo spirito religioso, la conoscenza e la pratica della vita cristiana nelle popolazioni, anche con iniziative dirette alla assistenza religiosa, morale e materiale, alla promozione e al sostegno della valorizzazione culturale ed artistica del patrimonio religioso nel territorio.
Lo scopo della “Fondazione Sant’Evasio” è di editare testate giornalistiche sia stampate su carta che diffuse attraverso procedimenti informatici, siti interattivi con aggiornamento continuo, nonché ogni altro mezzo che sia atto a favorire la comunicazione sociale, anche gestendo direttamente attività dirette alla informazione e formazione culturale nella popolazione attraverso gli strumenti tecnologici nelle loro varie espressioni adeguate ai tempi.
L’attività editoriale è esercitata in ambito commerciale unicamente per conseguire e diffondere l’espressione informativa autonoma ed indipendente di carattere generale e legata al territorio per offrire un’informazione tempestiva per l’efficace conoscenza atta alla formazione culturale nella popolazione.
La Fondazione in particolare deve destinare il proprio patrimonio agli scopi di cui sopra e deve incrementarlo anche con lasciti e oblazioni che i benefattori vorranno destinare allo stesso scopo.
Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l’altro, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:
- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione degli altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni, di cui sia proprietaria, locatrice, locataria, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti, anche acquisendo beni immobili e mobiliari;
- c) stipulare convenzioni concernenti le attività di editoria;
- d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione o partecipazione agli organismi anzidetti e a consorzi;
- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;
- f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diversa da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 4 – Vigilanza
L’Ordinario diocesano di Casale Monferrato vigila sull’attività della Fondazione riferendosi anche all’articolo 25 del Codice Civile Italiano.
Articolo 5 – Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto:
- Dal Fondo di Dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegandoli per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori, in sede di atto costitutivo, e successivamente dai promotori;
- Dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- Dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- Dalla parte di rendite non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- Da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o altri enti pubblici.
Articolo 6 – Fondo di gestione
IL Fondo di gestione della Fondazione è costituito:
- Dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- Da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione indisponibile;
- Da eventuali altri contributi attribuibili dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici non espressamente destinati a fondo di dotazione indisponibile;
- Dai contributi in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei Promotori non espressamente destinati al Fondo dotazione indisponibile;
- Da ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio indisponibile;
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Articolo 7 – I membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in:
– Fondatori;
– Promotori.
Articolo 8 – Fondatori e promotori
E’ Fondatore chi ha sottoscritto l’atto costitutivo, e precisamente la Diocesi di Casale Monferrato rappresentata dal Vescovo pro-tempore.
Possono divenire Promotori, nominati tali dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente statuto, le persone fisiche o giuridiche, gli enti pubblici o privati che contribuiscano al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura minima stabilite dal Consiglio di Amministrazione stesso.
Articolo 9 – Esclusione e recesso
La qualifica di Promotore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
Il recesso è regolato dall’art. 24 Codice Civile.
L’esclusione del Promotore è deliberata dall’Assemblea per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
– inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
– condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
– comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.
Articolo 10 – Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
– l’Assemblea
– il Consiglio di Amministrazione
– il Presidente della Fondazione e il vice-Presidente;
– l’Organo di Revisione dei Conti.
Nelle deliberazioni è espressamente escluso il voto per delega.
Articolo 11 – Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Vescovo ed è composto da un numero dispari di persone con il minimo di tre.
Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da almeno cinque membri uno può avere la carica di Vice Presidente.
A ciascun membro spetta un voto.
Il mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è di cinque esercizi ed essi scadono con l’approvazione dell’esercizio relativo al quinto esercizio di carica. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, è dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In caso di decadenza, come in ogni altra ipotesi di vacanza, i membri restanti devono provvedere senza indugio a richiedere nuova nomina al soggetto competente. Il Consigliere subentrante completa il mandato del Consigliere a cui succede.
Il Consiglio di Amministrazione, in stretta conformità agli scopi statutari, provvede a:
- Amministrare e gestire la Fondazione, con i criteri di economicità, efficacia ed efficienza;
- Stabilire le linee operative dell’attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi;
- Approvare il bilancio preventivo e conto consuntivo;
- Fissare i criteri per diventare Promotori e procedere alla relativa nomina;
- Nominare al proprio interno il suo Presidente ed il Vice Presidente;
- Individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- Nominare, ove opportuno, il Direttore della Fondazione, determinando natura, durata e qualifica del rapporto;
- Deliberare eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della Fondazione;
- Deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
Le deliberazioni concernenti l’approvazione delle modifiche statutarie, la determinazione dei criteri per l’ammissione di nuovi membri della Fondazione e lo scioglimento dell’Ente, sono validamente adottate con il voto unanime dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Nel caso in cui la maggioranza di cui sopra non fosse raggiunta le deliberazioni concernenti l’approvazione delle modifiche statutarie e la determinazione dei criteri di ammissione di nuovi membri della Fondazione saranno validamente adottate, sentito il parere non vincolante dell’Assemblea dei Fondatori, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Per le altre deliberazioni le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono prese con maggioranza assoluta dei voti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede l’adunanza.
Il Consiglio di Amministrazione riferisce innanzi all’Assemblea della propria attività.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di un consigliere o di almeno un terzo, calcolato per teste, dei membri dell’Assemblea.
La convocazione avverrà senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni, ovvero tre in motivato caso di necessità od urgenza, prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora.
Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio di Amministrazione presta la propria opera gratuitamente.
Articolo 12 – Presidente della Fondazione e Vice Presidente
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è anche Presidente della Fondazione stessa, ne ha la legale rappresentanza di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati. Egli ha inoltre tutti i poteri di ordinaria amministrazione ed esegue le decisioni di straordinaria amministrazione del Consiglio di amministrazione.
Resta in carica cinque esercizi ed è rieleggibile.
Il Presidente cura altresì le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri orgasmi, al fine di istaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente, se nominato, lo sostituisce a tutti gli effetti; in mancanza, è sostituito dal Consigliere più anziano di età.
Articolo 13 – Assemblea
L’Assemblea è composta dai Fondatori e dai Promotori, che parteciperanno nelle forme previste dal presente articolo.
A ogni componente spetta un voto rapportato alla distribuzione delle quote.
L’Assemblea:
- Definisce le linee generali dell’attività della Fondazione e relativi programmi ed obiettivi, nomina l’Organo di revisione dei Conti, determina il compenso dell’Organo di revisione dei Conti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata almeno una volta all’anno. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.
L’Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei voti.
In seconda convocazione la riunione è valida con la presenza del cinquantuno per cento dei voti.
L’Assemblea si costituisce e delibera a maggioranza di tre quarti dei voti.
Le riunioni in caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Vice Presidente in caso d’assenza anche di questi, dal membro dell’Assemblea più anziano.
Articolo 14 – Bilancio di esercizio.
La durata dell’attività si intende a tempo indeterminato, fino a diversa determinazione presa dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
L’esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato Patrimoniale, dal conto economico (e della nota integrativa), in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per l’incremento del patrimonio.
Fermo restando quanto sopra, la Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione.
Articolo 15 – Revisori dei Conti
L’organo di Revisione dei Conti può essere costituito da un Collegio di tre membri effettivi e due supplenti, ovvero da un Revisore Unico, eletti dall’Assemblea.
L’Organo di Revisione dei Conti resta in carica per cinque esercizi e scade alla data dell’approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio della carica.
È rieleggibile.
L’Organo di Revisione dei Conti esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori legali iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Articolo 16 – Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa o disposizione di legge, decreto o provvedimento il patrimonio tutto della Fondazione stessa dovrà essere devoluto ad Opera o opere diocesane che sarà o saranno designate dal Vescovo Diocesano di Casale Monferrato.
Articolo 17 – Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice di Diritto Canonico e le disposizioni di legge dettate del Codice Civile Italiano in tema di fondazioni.